Calendario per le limitazioni alla circolazione stradale: Decreto Ministeriale 19 dicembre 2017, n. 571: direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2018
È VIETATA la circolazione fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2018 di seguito elencati:
tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 22,00;
INOLTRE
1° GENNAIO |
dalle 9.00 alle 22.00 |
27 LUGLIO |
dalle 16.00 alle 22.00 |
6 GENNAIO |
dalle 9.00 alle 22.00 |
28 LUGLIO |
dalle 8.00 alle 22.00 |
30 MARZO |
dalle 9.00 alle 22.00 |
3 AGOSTO |
dalle 14.00 alle 22.00 |
31 MARZO |
dalle 9.00 alle 16.00 |
4 AGOSTO |
dalle 8.00 alle 22.00 |
2 APRILE |
dalle 9.00 alle 22.00 |
11 AGOSTO |
dalle 8.00 alle 22.00 |
3 APRILE |
dalle 9.00 alle 14.00 |
15 AGOSTO |
dalle 8.00 alle 22.00 |
25 APRILE |
dalle 9.00 alle 22.00 |
18 AGOSTO |
dalle 8.00 alle 16.00 |
1° MAGGIO |
dalle 9.00 alle 22.00 |
25 AGOSTO |
dalle 8.00 alle 16.00 |
2 GIUGNO |
dalle 8.00 alle 22.00 |
1° NOVEMBRE |
dalle 9.00 alle 22.00 |
30 GIUGNO |
dalle 8.00 alle 16.00 |
8 DICEMBRE |
dalle 9.00 alle 22.00 |
7 LUGLIO |
dalle 8.00 alle 16.00 |
22 DICEMBRE |
dalle 9.00 alle 14.00 |
14 LUGLIO |
dalle 8.00 alle 16.00 |
25 DICEMBRE |
dalle 9.00 alle 22.00 |
21 LUGLIO |
dalle 8.00 alle 16.00 |
26 DICEMBRE |
dalle 9.00 alle 22.00 |
TRATTORI E MEZZI AGRICOLI
Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna.
ECCEZIONI
Il divieto di circolazione non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all’art. 2, comma 3.
Inoltre dal divieto sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:
i veicoli adibiti al trasporto di prodotti che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all’alimentazione degli animali;
i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
Il calendario non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
macchine agricole, eccezionali ai sensi dell’art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.