L’Albo agromeccanici Emilia-Romagna


L’Albo degli agromeccanici emiliano romagnoli è legge

Ora il Regolamento attuativo. Tassinari: “Un grande giorno per i contoterzisti emiliano romagnoli”


BOLOGNA – “Un grande giorno per i contoterzisti emiliano romagnoli. L’articolo 4 della legge regionale n. 14 del 21/10/21 ‘Misure urgenti a sostegno del sistema economico’ ha come oggetto la qualificazione e il sostegno delle imprese agromeccaniche. Viene istituito un albo regionale al quale sono invitate a iscriversi tutte quelle aziende che svolgono le tipiche attività agromeccaniche per conto terzi, in forma autonoma e con caratteristiche di prevalenza economica. In sostanza l’Albo degli agromeccanici emiliano romagnoli è legge. Un ulteriore passo verso l’Albo nazionale, ora in discussione in Commissione agricoltura al Senato”, così il presidente dell’Unione Nazionale Contoterzisti – Uncai, Aproniano Tassinari.

Un risultato che ha visto Uncai impegnata con il direttore tecnico Roberto Scozzoli, direttore anche dell’associazione di contoterzisti di Ravenna. “Con il passare del tempo ci siamo resi conto di non essere più gli unici a perorare la causa dell’Albo, abbiamo incontrato e trovato numerose conferme anche tra i contoterzisti emiliani, non solo tra quelli romagnoli. Un doveroso ringraziamento va, quindi, a loro. Naturalmente anche alla Regione e all’assessore all’agricoltura Alessio Mammi che hanno, da subito, assunto un ruolo attivo, proponendoci l’aggiunta delle attività conto terzi in ambito zootecnico e un percorso professionalizzante che, siamo certi, stimolerà le nostre imprese”. I servizi agromeccanici professionali saranno certificati. “Non solo, la Regione ha già previsto dei fondi per favorire la diffusione tra i contoterzisti di macchine e attrezzature innovative, estremamente importanti per l’ambiente”, prosegue Scozzoli.

Pubblicata la legge, il passo successivo è il Regolamento attuativo che dettaglierà alcuni aspetti tecnici e gli attestati e le certificazioni che avranno il compito di accertare la professionalità agromeccanica. Attraverso l’Albo i contoterzisti professionali si staccheranno finalmente in modo netto e definitivo dalle attività connesse, svolte dalle aziende agricole come integrazione al proprio reddito, quindi non in modo prevalente e senza l’orientamento al cliente tipico di un professionista. “Con l’Albo gli agromeccanici potranno valorizzare nel modo migliore il loro essere al servizio delle aziende agricole 24 ore su 24 ore, accrescendo la competitività di queste ultime e portando un valore aggiunto quantificabile economicamente e sotto il profilo agro ambientale”, conclude ancora il presidente Tassinari.

L’ARTICOLO CHE ISTITUISCE L’ALBO REGIONALE →

ART. 4

Qualificazione e sostegno delle imprese agromeccaniche 

  1. Si definiscono imprese agromeccaniche i soggetti, individui o società, ivi incluse le cooperative ed i consorzi di imprese, che svolgono in forma autonoma e con caratteristiche di prevalenza economica una delle attività di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

  2. Al fine di promuovere la qualificazione della professionalità delle imprese di cui al comma 1 è istituito l’Albo delle imprese agromeccaniche. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le modalità di tenuta dell’albo ed i requisiti necessari per l’iscrizione allo stesso.

  3. Per sostenere l’ammodernamento delle imprese iscritte all’Albo di cui al comma 2, la Regione può concedere contributi per l’acquisto di macchine ed attrezzature di precisione.

  4. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

  5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 3 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00. 

LA LEGGE REGIONALE:

https://bur.regione.emilia-romagna.it/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-299-del-21-10-2021-parte-prima.2021-10-20.6323918554/at_download/pdf_firmato



Data pubblicazione

22-10-2021

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