Siglato dopo un anno e mezzo di trattative il Contratto Integrativo di lavoro: riconosciute flessibilità e stagionalità del settore
CUNEO, 23 gen 2019 – Il 22 gennaio è stato sottoscritto il Contratto Integrativo di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese che esercitano attività agromeccanica nella provincia di Cuneo. Il contratto è valido solo per gli associati all'Unione Trebbiatori di Cuneo, in virtù della sua adesione a livello nazionale a Uncai.
“L’intesa, giunta dopo un anno e mezzo di trattative, rappresenta un grande passo avanti per la nostra categoria”, commenta Massimo Silvestro, presidente dell’Unione Trebbiatori Cuneo. “La flessibilità richiesta dal mondo agromeccanico provinciale è stata compresa e accolta dai sindacati FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL. Forse è la prima volta che si raggiunge in Piemonte un accordo di questa portata su un contratto collettivo di secondo livello de lavoro agromeccanico”.
Nello specifico, per la prima volta nella provincia di Cuneo il contratto specifica le fasi lavorative, previste dal Contratto nazionale per i contratti a tempo determinato a livello territoriale. “Finalmente le imprese avranno la possibilità di organizzare la propria forza lavoro a tempo determinato precisando nelle lettere di assunzione per quale attività il lavoratore verrà impiegato e con la possibilità di interrompere il lavoro senza retribuzione in caso di avversità atmosferiche, impraticabilità del campo, tempi di intervallo tra una fase lavorativa e l'altra, fermi macchina per interventi di manutenzione”, aggiunge il direttore dell’Unione Trebbiatori Stefano Isoardi. Inoltre, vista la tipicità del settore a livello provinciale, è stata introdotta una particolare flessibilità in caso di assunzioni a termine di lavoratori autonomi agricoli, quando questi ne facciano espressa richiesta scritta per proprie esigenze professionali.
Infine, riconoscendo la stagionalità esistente nel settore, il contratto collettivo territoriale permette il superamento dei vincoli di utilizzo per i contratti a termine recentemente introdotti dal Decreto Dignità: “Per tale contratto stagionale non troveranno applicazione il vincolo della causale nei casi di rinnovo né le norme sulla durata massima dei contratti”, conclude Silvestro.