Fattura elettronica e gasolio agricolo


Proroga scheda carburanti e slittamento della e-fattura: Uncai chiede al Governo di fare chiarezza sugli approvvigionamenti in azienda e non al distributore

ROMA, 2 LUGLIO – Come promesso dal vicepremier Luigi di Maio, il Consiglio dei Ministri ha fatto slittare di sei mesi, al 1° gennaio 2019, l’obbligo di emissione per i benzinai della nuova fattura elettronica nei confronti di imprese e professionisti e l’abolizione della scheda carburante. Tuttavia il decreto legge appena varato dal governo si riferisce esplicitamente alla sola vendita dei carburanti presso i distributori su strada, senza citare chi li acquista fuori dalla rete stradale, come i contoterzisti agromeccanici e industriali ai quali sono consegnati in azienda per mezzo di autobotti.

“Lo scorso aprile, con la circolare applicativa n. 8/E, l’Agenzia delle entrate aveva esteso l’obbligo della fatturazione elettronica a tutte le rivendite di carburante per autotrazione, senza distinguere fra pompe e consegne. Per questo è necessario che il governo chiarisca se l’entrata in vigore dell’e-fattura slitta al 1 gennaio 2019 anche  per le imprese che si fanno consegnare il gasolio in sede, disponendo di cisterne per lo stoccaggio. Crediamo si tratti solo di una dimenticanza. Ma occorre un’immediata chiarezza perché i contoterzisti agromeccanici sono in difficoltà proprio ora nel pieno della campagna agricola e conseguenti continui rifornimenti”, interviene il presidente nazionale dei Contoterzisti Aproniano Tassinari.

Si ricorda che permangono incoerenze sia sulla certezza delle modalità operative sia sui supporti tecnologici che l’Amministrazione si era impegnata a mettere a disposizione per rendere l'emissione della fattura elettronica automatica al momento del pagamento del carburante, “aspetti che possono avere delle ricadute sulla tempestività dei servizi conto terzi che le imprese agromeccaniche prestano in campo alle aziende agricole”.

Nell'attesa di una sollecito chiarimento, Uncai conferma l’importanza di proseguire con decisione nell’agenda digitale europea che ha proprio nella fatturazione elettronica una delle sue componenti principali per i benefici economici che comporta. “Ma in questa fase non bisogna penalizzare o complicare il lavoro di nessuno”, conclude Tassinari.

AGGIORNAMENTO 3 luglio 2018 - problema risolto

L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 13/E del 02/07/2018 ha chiarito che le cessioni di carburanti per trattori agricoli e forestali e per altri veicoli agricoli di varia tipologia sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica. Con la circolare l’Agenzia delle entrate ha risposto ad appositi quesiti proposti dalle associazioni di categoria, compresa l'Unione Nazionale Contoterzisti - UNCAI, ed ha chiarito che le cessioni di carburanti per trattori agricoli e forestali e per altri veicoli agricoli di varia tipologia sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica (v. risposta 1.4), in base al principio più generale (v. risposta 1.1) secondo cui le nuove disposizioni non trovano applicazione per le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione, intendendosi per tali quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipo) che circolano normalmente su strada.

Risulta così “disinnescato” il problema che si era venuto a creare per effetto dell’emanazione del D. L. n. 79 del 28 giugno u.s. che, escludendo dagli obblighi di fatturazione elettronica, già a partire dal 01 luglio 2018, le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale, aveva fatto sorgere dubbi sull’inclusione tra i soggetti non aventi diritto alla proroga al 01 gennaio 2019 proprio le cessioni di carburanti ad uso agricolo.

Resta, invece, fermo l’obbligo di utilizzare i pagamenti tracciabili (carte di credito, bonifici, assegni, ecc.) per la deducibilità del costo d’acquisto e per la detraibilità ai fini IVA degli acquisti di carburante.

La stessa circolare dell’Agenzia fornisce altri importanti chiarimenti in ordine ai termini di trasmissione delle fatture allo SDI (Sistema d’interscambio), segnatamente per il caso di emissione di fatture immediate (risposta 1.5) , di rinvio di una fattura precedentemente scartata dal sistema (risposta 1.6), di registrazione e conservazione delle fatture elettroniche (risposte 3.1 e 3.2), a cui si rinvia per maggiori dettagli.

ALLEGATI

Circolare AdE n. 13/E del 02/07/2018



Data pubblicazione

02-07-2018

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